Capo II

Art. 10

Deroghe per l'impiego di riproduttori

In vigore dal 9 giu 2018
1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell', l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-10

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