Capo III

Art. 12

Applicazione delle sanzioni

In vigore dal 10 ott 2023
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell', si applicano, le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina; b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all', comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo; c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all', comma 6, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente. 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all', comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all', comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4; b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero. 8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-12

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