Capo I
Art. 3
Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici
In vigore dal 9 giu 2018
Enti selezionatori e approvazione
dei programmi genetici
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», è l'Autorità competente ai sensi dell', primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo , comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all', comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.
5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina.
6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-3