Capo I

Art. 4

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

In vigore dal 9 giu 2018
1. Le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione; d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; e) personalità giuridica senza fini di lucro; f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, può essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4. 4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese nè emolumenti comunque denominati. 5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-4

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