Capo I

Art. 6

Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

In vigore dal 9 giu 2018
Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici 1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro; b) essere aggregati nei comparti di cui all', comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purchè questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza; c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d); d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'. 2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero. 3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico. 4. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell', comma 1, si configurano come attività di natura non commerciale.
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