Capo II

Art. 9

Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

In vigore dal 9 giu 2018
Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi 1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. È altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità. 4. Non è ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-9

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