Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2018
1. Ai fini del presente decreto, è definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-2

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