Capo II
Art. 8
8 / 15Pratica della inseminazione artificiale
In vigore dal 9 giu 2018
1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell' della legge 11 marzo 1974, n. 74.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;52#art-8