Art. 9
Sanzioni
In vigore dal 8 dic 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all', comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all', comma 2, del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all', commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-9