Art. 12
Clausola di mutuo riconoscimento
In vigore dal 8 dic 2017
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
2. È fatta salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-12