Art. 13

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 dic 2017
1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell', è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325. 2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 13 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo