Art. 11
Modalità di pagamento
In vigore dal 8 dic 2017
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-11