Art. 7
Utilizzo di marchi collettivi
In vigore dal 8 dic 2017
1. Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-7