Art. 4

Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo

In vigore dal 8 dic 2017
Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo 1. La denominazione «riso» è riservata al prodotto di cui all', comma 1, lettere b) e c). 2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto. 4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-4

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Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo (Art. 4 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo