Art. 4
Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo
In vigore dal 8 dic 2017
Disposizioni a garanzia della qualità del riso
posto in vendita o immesso al consumo
1. La denominazione «riso» è riservata al prodotto di cui all', comma 1, lettere b) e c).
2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-4