Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 dic 2017
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»; b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo; c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-2

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