Art. 3

Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento

In vigore dal 8 dic 2017
1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario; b) riso a grani medi ovvero riso medio; c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A; d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. 2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato. 3. La denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all', da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all', comma 2. 4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento. 5. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purchè tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. 6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare: a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all', comma 1, lettera c); b) il particolare trattamento subito; c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. 7. La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati. 8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-3

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Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento (Art. 3 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.) — Testo vigente | Portale Normativo