Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 dic 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'articolo 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;
Visto il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 giugno 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.
2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana.
3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, nè al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-1