Art. 8
Controlli
In vigore dal 8 dic 2017
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-8