Art. 8

Controlli

In vigore dal 8 dic 2017
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto. 2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-8

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