Art. 10

Autorità competente

In vigore dal 8 dic 2017
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento delle violazioni in materia. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell', commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-10

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