Art. 13 · Disposizioni transitorie

Art. 13

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 dic 2017
1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell', è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325. 2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131#art-13