Capo VI
Art. 37
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 set 2018
1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.
2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.
3. L', comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.
4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.
5. L', commi 2, 3 e 4, e l' si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all' e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli , comma 1, e 35, comma 2.
6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all', comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee.
7. L', commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorchè incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.
8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall' a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.
9. L' si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all', comma 2, primo periodo.
10. Per i contratti stipulati precedentemente, l', comma 5, e l' si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. All', comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell', commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-37