Capo IIISez. I

Art. 18

Categorie e contingenti di personale

In vigore dal 1 gen 2021
1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all', comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all', comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione..., sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. 2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura. 3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare. 4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-18

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Categorie e contingenti di personale (Art. 18 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo