Capo IIISez. I

Art. 22

Articolazione del tempo di lavoro

In vigore dal 31 mag 2017
1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia. 2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale. 3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente. 4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-22

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Articolazione del tempo di lavoro (Art. 22 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo