Capo IIISez. I

Art. 25

Sanzioni disciplinari

In vigore dal 31 mag 2017
1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza. 2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all', comma 1. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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Sanzioni disciplinari (Art. 25 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo