Capo I

Art. 4

Scuole statali all'estero

In vigore dal 1 gen 2021
1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione..., possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero. 2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione..., può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale. 3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalità previste dall', comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano è trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione... e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-4

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