Capo I
Art. 8
Associazione delle scuole
In vigore dal 31 mag 2017
1. Le scuole di cui agli possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-8