Capo I
Art. 11
Enti gestori
In vigore dal 31 mag 2017
1. Le iniziative di cui all' possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all' promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-11