Capo I

Art. 11

Enti gestori

In vigore dal 31 mag 2017
1. Le iniziative di cui all' possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all' promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-11

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