Capo I
Art. 9
Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo
In vigore dal 1 gen 2021
1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione..., può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.
3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione..., può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-9