Capo I

Art. 6

Scuole paritarie all'estero

In vigore dal 1 gen 2021
1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione,... può essere riconosciuta la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale. 2. Alle scuole paritarie si applica l', commi 2, 3 e 4. 3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare. 4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all', comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-6

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