Capo I
Art. 10
Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero
In vigore dal 1 gen 2021
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori di cui all', per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative, svolte anche con modalità a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione..., promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all';
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-10