Capo I
Art. 12
Lettorati
In vigore dal 1 gen 2021
1. Nell'ambito del contingente di cui all' comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.
3. Il Ministero dell'istruzione..., sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-12