Capo II
Art. 15
Formazione del personale da destinare all'estero
In vigore dal 1 gen 2021
1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all', comma 1.
2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-15