Capo IIISez. I

Art. 20

Destinazione all'estero

In vigore dal 1 gen 2021
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione... i posti nell'ambito del contingente di cui all', comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione... e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero predetto destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all' comma 4.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-20

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Destinazione all'estero (Art. 20 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo