Capo VI
Art. 39
Copertura finanziaria
In vigore dal 27 nov 2021
1. Agli oneri derivanti dall', pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. All'onere derivante dall', comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all', pari ad euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Al maggior onere derivante dall', pari a euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Agli oneri derivanti dall', comma 1, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Alfano, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-39