Sez. II
Art. 35
Personale in servizio nelle scuole europee
In vigore dal 1 gen 2021
1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
2. Con le modalità di cui all' comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli .
3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall', in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.
4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'. La permanenza all'estero ai sensi dell' è computata agli effetti di cui al comma 2.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-35