Capo IV›Sez. I
Art. 32
Personale non docente assunto localmente
In vigore dal 31 mag 2017
1. Le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-32