Capo IV›Sez. I
Art. 33
Legge regolatrice dei contratti
In vigore dal 1 gen 2021
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.
2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall', comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione,.... Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennità di presenza nè rimborsi spese comunque denominati.
4. È in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-33