Sez. II

Art. 28

Retribuzione

In vigore dal 31 mag 2017
1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-28

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Retribuzione (Art. 28 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo