Sez. II
Art. 29
Trattamento economico all'estero
In vigore dal 31 mag 2017
1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all' oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:
a) dall'assegno base di cui al comma 3;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.
3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:
a) dirigente scolastico: euro 800;
b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;
c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;
d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;
e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;
f) assistente amministrativo: euro 490.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all', comma 1, secondo periodo, o all' comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.
5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell' spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.
6. Fermo restando quanto disposto dall', per la durata delle missioni di cui all' comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64#art-29