Capo I

Art. 5

Gestione delle scuole statali all'estero

In vigore dal 31 mag 2017
1. A ciascuna scuola statale all'estero è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente è esonerato dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico purchè sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all', comma 1. 2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali è data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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