Capo II
Art. 9
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti:
«3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»;
b) all'articolo 968:
1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»;
2) dopo il comma 2, è inserito in seguente:
«2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.»;
c) all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
d) all'articolo 1309, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
e) all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-9