Capo II

Art. 5

Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1067, il comma 4 è abrogato; b) all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse; c) all'articolo 1090, comma 3: 1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»; 2) le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; d) all'articolo 1099, il comma 5 è abrogato; e) alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonché IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.»; f) dopo la nota a dei quadri IV e V: 1) della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»; 2) della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»; g) i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo; h) al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»; i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» è sostituito dal seguente: «9».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-5

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