Capo I
Art. 1
Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
In vigore dal 15 giu 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l', commi 5 e 6, a mente dei quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell', comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli , comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 19, 20 e 21 aprile 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-bis:
1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» è soppressa;
2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;
b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unità dell'Esercito deputate per il territorio»;
c) all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;
d) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito italiano). - 1.
Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;
e) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano). - 1.
L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano). - 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;
g) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano). - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
h) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:
«Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano). - 1.
L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro militare di veterinaria.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
i) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano). - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;
l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le parole: «del servizio commissariato e amministrazione del comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e»;
m) all'articolo 195, comma 1, lettera a), le parole: «di collaborazione e sperimentazione clinica con il centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano», sono sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»;
n) all'articolo 306:
1) al comma 2:
1.1) al primo periodo, le parole: «Entro il 31 marzo di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni, entro il mese di marzo,» e la parola: «annuale» è soppressa;
1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore del conduttore» sono inserite le seguenti: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario di altra abitazione» sono soppresse;
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» sono soppresse;
o) all'articolo 307, comma 3-bis, al nono periodo, dopo la parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione»;
p) all'articolo 2188-bis al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 11), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;
1.2) il numero 16) è soppresso;
1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti:
«34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 10), le parole: «del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno TLC»;
2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2° FOD e «sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»;
2.3) al numero 13), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole « conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono soppresse;
2.4) il numero 14) è soppresso;
2.5) al numero 18), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter)»;
2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «in Comando militare esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite dalle seguenti: «e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni»;
2.7) al numero 22), dopo la parola: «Roma» sono aggiunte infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito»;
2.8) al numero 23) dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.9) al numero 26), dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;
2.10) al numero 27), le parole: «Comando per il territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»;
2.11) al numero 28), le parole: «31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.12) al numero 29), le parole: «il 31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti:
«29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinative anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.»;
q) all'articolo 2188-quater, comma 1:
1) alla lettera a), al numero 1), la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;
2) alla lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-1