Capo II

Art. 8

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2197: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»; 2) il comma 3 è abrogato; b) dopo l'articolo 2197, è inserito il seguente: «Art. 2197-bis (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-8

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