Capo II

Art. 10

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2209-septies: 1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza»; 3) al comma 2, lettera b): 3.1) la parola: «due» è sostituita dalle seguente: «tre»; 3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»; b) all'articolo 2209-octies, comma 1: 1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»; 2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»; c) all'articolo 2229: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»; 2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; d) all'articolo 2230, comma 1: 1) alla lettera g), il numero: «33» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» è sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» è sostituito dal seguente: «708»; 2) alla lettera h), il numero: «45» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» è sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» è sostituito dal seguente: «895»; 3) alla lettera i), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» è sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «311»; 4) alla lettera l), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» è sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «352»; 5) alla lettera m), il numero: «6» è sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» è sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» è sostituito dal seguente: «255»; 6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: «m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240; m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256; m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-10

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