Capo II
Art. 14
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari
In vigore dal 15 giu 2016
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
di nomina dei vertici militari
1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1:
1) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;»;
2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.»;
b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: « è retto da un ammiraglio di squadra», sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»;
c) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.»;
d) all'articolo 852, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il grado iniziale è conferito:
a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;
b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;
c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»;
e) dopo l'articolo 2126 e inserito il seguente:
«Art. 2126-bis (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13). - 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.».
3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 1 dell'articolo 94 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Pinotti, Ministro della difesa
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Lorenzin, Ministro della salute
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-14