Capo II
Art. 13
Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 168, comma 4, le parole: «; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.» sono sostituite dalle seguenti: «; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»;
b) all'articolo 583, comma 1, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo è soppresso;
d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo il disposto di cui al comma 2» sono soppresse;
e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole: «e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse;
f) all'articolo 1244, al comma 1, le parole: «le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e» sono soppresse;
g) all'articolo 2210, comma 3, la parole: «, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse;
h) all'articolo 2216:
1) al comma 1, la parola: «799» è sostituita dalla seguente: «798-bis» e la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
2) al comma 2, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;
i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) è soppressa;
l) all'articolo 2224, al comma 1:
1) alla lettera a) la parola: «2020» è sostituita dalle seguenti: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
2) alla lettera b), la parola: «2021» è sostituita dalle seguenti: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «, 9» è soppressa;
n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) è soppresso;
o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: ;» sono sostituite dalle seguenti: «: ;».
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-13