Capo II

Art. 12

Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile

In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente: «Art. 206-bis (Profilassi vaccinale del personale militare). - 1. La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività. 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»; b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-12

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