Capo II
Art. 7
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 682:
1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;
3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»;
4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.»;
b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.
5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»;
d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli d'ordine ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali istituzionali»;
e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»;
f) all'articolo 1275, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;
g) all'articolo 1280, al comma 4-bis, dopo le parole: «in reparti operativi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;
h) all'articolo 1287, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-26;91#art-7