Capo II
Art. 4
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 15 giu 2016
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 643, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.»;
b) all'articolo 649, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
c) all'articolo 686:
1) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.»;
2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;
d) all'articolo 724, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.»;
e) all'articolo 726, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo le parole: «con obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
g) all'articolo 728, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
h) all'articolo 730, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
i) all'articolo 731, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.»;
l) all'articolo 732, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
m) all'articolo 733, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
n) all'articolo 735:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la ferma contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»;
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;
o) all'articolo 742, comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi»;
p) l'articolo 907 è sostituito dal seguente:
«Art. 907 (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.»;
q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»;
r) all'articolo 984:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»;
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.»;
s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,» sono inserite le seguenti: «salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,»;
t) l'articolo 1393 è sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.
4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.»;
u) all'articolo 1398:
1) al comma 1:
1.1) le lettere b) e c) sono soppresse;
1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al termine di inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»;
v) all'articolo 1508, al comma 1, le parole: «per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni» sono soppresse;
z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro quarto, dopo le parole: «Procedimento disciplinare di stato» sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».
Storico versioni
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